Si può diventare praticanti e quindi accedere all’esame per diventare giornalisti anche senza essere assunti da una testata e senza la certificazione di un direttore responsabile. Sarà sufficiente dimostrare di aver lavorato come giornalisti per sei mesi e quindi ottenere l’accesso alla professione dagli ordini regionali. Ci sarà un percorso di formazione, al termine del quale si potrà sostenere l’esame da giornalista.

Porte aperte dunque ad addetti stampa, social media manager, freelance e precari.

E’ la rivoluzionaria decisione che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha preso l’8 novembre, “in attesa  che il Parlamento prenda in considerazione le istanze riformatrici avanzate dalla categoria”. Vengono riviste le linee interpretative dell’articolo 34 della legge 69 del 1963. In base al nuovo testo, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia,  potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. A partire dal 1° gennaio 2023.

“Coraggiosa innovazione”

“Un piccolo passo, ma una coraggiosa innovazione fatta in autoriforma – afferma il presidente dell’Ordine, Carlo Bartoli –  Oggi sono in tanti a lavorare negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali, che svolgono attività giornalistica ma non possono essere riconosciuti, in quanto non hanno una testata di riferimento. Con questa nuova interpretazione andiamo incontro ad una realtà composta soprattutto da freelance e precari, che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo. Ovvio che auspichiamo di avere quanto prima riscontri positivi dal nuovo Parlamento per una riforma  organica della professione”.

Per poter presentare la domanda di iscrizione al registro dei praticanti sarà necessario, per coloro che non hanno testate di riferimento, consegnare all’Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell’attività giornalistica esercitata in maniera sistematica, prevalente e regolarmente retribuita, per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti la domanda. E in particolare: la produzione giornalistica, comprensiva di scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei, radio e/o tv, piattaforme e canali on line e uffici stampa; la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, unitamente alla documentazione fiscale.

corsi gratuiti

A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato, l’Ordine regionale designerà un giornalista professionista che svolgerà il ruolo di “tutor”, con il compito di vigilare sul percorso professionale del tirocinante. Il “tutor” designato consegnerà al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzano un percorso di formazione deontologica erogando corsi gratuiti di preparazione, frontali oppure on line, che il praticante è tenuto a frequentare a cadenza almeno semestrale per un totale complessivo di 36 ore.

compiuta pratica

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, il Presidente dell’Ordine regionale, acquisita la relazione finale del “tutor” e dopo aver verificato la sussistenza e la continuità dei requisiti, sentito il Consiglio regionale, rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.

Per accedere all’esame è obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione alla prova di idoneità professionale organizzato dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine, secondo i criteri definiti dal Consiglio nazionale dell’Ordine. 

I nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 legge 69/1963 entrano in vigore dal 1° gennaio 2023 e sostituiscono le procedure previste per il ricongiungimento e i criteri interpretativi precedentemente approvati dall’Ordine nazionale, fatto salvo il completamento dei percorsi professionali già intrapresi ai fini dell’iscrizione al registro dei Praticanti e la possibilità dei consigli regionali di riconoscere d’ufficio la compiuta pratica.

(nella foto, Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti)

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