ROMA – Il Ministero della Giustizia non è d’accordo con la riforma dell’accesso alla professione. E invita il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti a modificare i nuovi criteri, per evitare contrasti con la legge che regola la professione.
Dall’Ordine, per ora, nessuna reazione. Sul sito ufficiale c’è il Presidente Carlo Bartoli che spiega in video la riforma.
L’8 novembre scorso il Consiglio dell’Ordine ha approvato (30 a favore, 16 contrari, 4 astenuti), i “Criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti”. Un allargamento delle maglie, che permette di accedere agli esami anche senza praticantato. Che consente “in via eccezionale e su casi specifici, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile”.
Il Ministero della Giustizia afferma che l’intervento “non è consentito dal sistema ordinamentale. La legge istitutiva dell’Ordine professionale ha predeterminato le modalità di iscrizione nel registro dei praticanti in ragione di un periodo svolto presso una testata e con un direttore responsabile, senza delegare alcun potere normativo autoautonomo in capo al Consiglio nazionale”.
delibere consiliari
Racconta tutto questo Pierluigi Franz su Giornalistitalia.
Il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari Generali di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio II – Ordini Professionali e Albi), diretto da Giovanni Mimmo, ha scritto al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti su sollecitazione dei consiglieri di opposizione. Secondo questi ultimi i nuovi criteri per l’iscrizione nel registro dei praticanti sono difformi e contrastanti con le normative vigenti e si prestano ad applicazioni diverse da parte degli Ordini regionali.
Nella sua risposta, il direttore Mimmo premette che il Ministero non esercita una funzione di controllo di legittimità sulle delibere consiliari, potendone eventualmente sospenderne l’efficacia, ma ha il compito di vigilare sul funzionamento dei Consigli e degli Ordini di numerose professioni regolamentate. Il Ministero ha potere di scioglimento di un Consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all’elezione del nuovo Consiglio, o ancora quando il Consiglio stesso, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
articolo 34
Il Ministero della Giustizia “è tenuto a verificare il rispetto del parametro di legittimità nell’azione amministrativa posta in essere dal Consiglio, potendolo così invitare al rispetto della normativa vigente”.
E dunque: “Nel merito i criteri interpretativi adottati nella delibera dell’8 novembre 2022 introducono una modifica nell’accesso al registro dei praticanti difforme da quanto previsto dal sistema vigente e dalle forme primarie di riferimento”.
Il direttore Mimmo cita l’articolo 34 della legge n. 69/1963: “La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari”.
La domanda per l’iscrizione deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’articolo 34.
tessuto sociale
Il Ministero sottolinea che “la delibera dell’8 novembre 2022 in ottica di razionalizzazione e di armonizzazione della legge professionale con i mutamenti intervenuti nel tessuto sociale, in attesa che il Parlamento prenda in considerazione istanze riformatrici avanzate dalla categoria – come si legge nel comunicato contenuto nel sito del Consiglio a commento della delibera – si è spinta ad aggiornare alcune modalità di accesso all’esame di Stato, sostanzialmente attribuendo agli Ordini regionali la facoltà di consentire l’iscrizione con una ‘modalità eccezionale’ nel registro dei praticanti a tutti quelli che riescono a dimostrare di avere esercitato per 6 mesi attività giornalistica retribuita. Si tratta di un intervento di contenuto normativo non consentito dal sistema ordinamentale, nel quale la legge istitutiva dell’Ordine professionale ha predeterminato in modo compiuto e organico le modalità di iscrizione nel registro dei praticanti in ragione di un periodo svolto presso una testata e con un direttore responsabile, senza delegare alcun potere normativo autonomo in capo al Consiglio nazionale che abbia attitudine derogatoria alle fonti primarie”.
Il ministero sottolinea inoltre il pericolo della possibile discriminazione tra aspiranti giornalisti, perché dando agli Ordini territoriali la facoltà di decidere sulla nuova normativa si può creare “la possibilità di riscontrare prassi difformi sul territorio nazionale”.
Il Ministero della Giustizia invita il Consiglio nazionale a revisionare i criteri interpretativi deliberati in data 8 novembre 2022, per farli risultare coerenti con quanto disposto dagli articoli 33 e 34 della legge professionale, nonché dell’art. 36 del regolamento attuativo.
(nella foto, il Ministero della Giustizia)